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	<title>CeSNIR - Agenti Fisici: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima e qualità dell'aria</title>
	<link>http://www.cesnir.com/cms</link>
	<description>agenti fisici, rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, qualità dell'aria</description>
	<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:57:30 +0000</pubDate>
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	<language>en</language>
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		<title>Rischio elettromagnetico negli uffici</title>
		<link>http://www.cesnir.com/cms/?p=182</link>
		<comments>http://www.cesnir.com/cms/?p=182#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 17:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Merlino</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

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		<description><![CDATA[La valutazione del rischio elettromagnetico (ex D.Lgs 257/07) non deve essere obbligatoriamente svolta mediante misurazioni dirette dell&#8217;intensit&#224; di campo; &#232; consigliabile procedervi nei casi (e solo in questi) in cui si sia identificato un rischio elettromagnetico di tipo specifico o, al pi&#249;, di tipo generico aggravato.
Un rischio specifico &#232; quello che coinvolge solo alcuni soggetti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La valutazione del <strong>rischio elettromagnetico</strong> (ex <strong>D.Lgs 257/07</strong>) <u>non</u> deve essere obbligatoriamente svolta mediante misurazioni dirette dell&#8217;intensit&agrave; di campo; &egrave; consigliabile procedervi nei casi (e solo in questi) in cui si sia identificato un rischio elettromagnetico di tipo <strong>specifico </strong>o, al pi&ugrave;, di tipo <strong>generico aggravato</strong>.<br />
Un rischio specifico &egrave; quello che coinvolge solo alcuni soggetti in virt&ugrave; della propria mansione professionale.<br />
Un rischio generico aggravato &egrave; un rischio che, per tipologia, riguarda la popolazione tutta ma che, per quantit&agrave;, interessa maggiormente alcuni soggetti durante il lavoro.<br />
<u>Nella tipica attivit&agrave; di ufficio non esistono mansioni che espongano i lavoratori a un rischio elettromagnetico specifico</u>. La postazione di lavoro al <strong>computer </strong>non rientra infatti in questa fattispecie dal momento che il pc &egrave; diventato un prodotto di consumo, con emissioni di campo elettromagnetico bassissime configurando un rischio (ma non un pericolo) di tipo generico: infatti interessa tutta la popolazione (bambini e anziani compresi) e non i lavoratori in modo specifico. Potremmo aggiungeere che si tratta di un&#8217;esposizione assimilabile a quella che produce l&#8217;apparecchio televisivo. Lo stesso discorso vale per tutte le altre <strong>apparecchiature tecnologiche</strong> che possono essere presenti in un ufficio e che producono un qualche campo elettromagnetico: fotocopiatrici (assimilabili ad un normale elettrodomestico), fax, telefoni cordless, telefoni cellulari, access point per le reti di computer via radio, &#8230;<br />
Rimane da individuare se possa esistere un rischio elettromagnetico di tipo generico aggravato; CeSNIR ritiene che in questa fattispecie possa rientrare l&#8217;esposizione dei lavoratori che abbiano il proprio ufficio nelle adiacenze della eventuale cabina elettrica MT/BT (trasformazione da media a bassa tensione). Secondo la ns. esperienza questi soggetti possono essere esposti a livelli di campo magnetico 10 o anche 100 volte superiori a quelli riscontrabili in un ufficio situato lontano dalla&nbsp; cabina. Riteniamo quindi che, in questo caso, sia corretto procedere con una valutazione strumentale di questi livelli.<br />
Nessun altro tipo di misurazione risulta necessaria per la valutazione del rischio elettromagnetico in un&#8217;attivit&agrave; di ufficio e le campagne di misura a tappeto, postazion per postazione risultano assolutamente insignificanti. Tutt&#8217;altro discorso vale per l&#8217;industria.</p>
<p>Approfondimenti sulla valutazione del rischio elettromagnetico e sulla quantificazione dei livelli, sono disponibili su queste altre pagine del ns. sito Internet:<br />
. <a href="?page_id=131">NT: valutazione dei livelli</a>;<br />
. <a href="?page_id=175">NT: valutazione del rischio elettromagnetico</a>;<br />
. <a href="?p=178">Esposizione ai campi elettromagnetici sui luoghi di lavoro</a>.</p>
<p align="right">Alessandro Merlino<br />
a.merlino (at) cesnir.com<br />
20 marzo 2008</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Esposizione</title>
		<link>http://www.cesnir.com/cms/?p=178</link>
		<comments>http://www.cesnir.com/cms/?p=178#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 09:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Merlino</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

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		<description><![CDATA[Il D.Lgs 257/07 impone al datore di lavoro di valutare il rischio da esposizione a campi elettromagnetici dei lavoratori. Trattandosi di una materia nuova e in continua evoluzione, si apre un capitolo delicato della sicurezza sui luoghi di lavoro. Per affrontarlo correttamente occorre comprendere come sono espresse le soglie di esposizione, quali siano le situazioni da monitorare per prime, come classificare il rischio da esposizione a questo agente in base al tipo di lavorazione che l’addetto compie. CeSNIR, con questo articolo, vuole puntualizzare alcuni aspetti particolarmente delicati della valutazione di questo tipo di rischio e proporre una sintesi delle situazioni dove i controlli dovranno essere attuati con maggiore priorità.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In data 19 novembre 2007 il legislatore italiano ha recepito la direttiva CE 2004/40 per mezzo del D.Lgs n. 257 &ldquo;<a href="http://www.cesnir.com/cms/?page_id=148#257" target="_blank">Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all&rsquo;esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (<strong>campi elettromagnetici</strong>)</a>&rdquo;. Le disposizioni che esso prescrive entrano in vigore il 30 aprile 2008.<br />
Il D.Lgs 257/07, com&rsquo;&egrave; prassi per i provvedimenti che disciplinano specifici rischi sui luoghi di lavoro, rappresenta in realt&agrave; un&rsquo;integrazione al D.Lgs 626/94, introducendovi il titolo V-ter &quot;Protezione da agenti fisici: campi elettromagnetici&quot;.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">La presente nota vuole puntualizzare alcuni aspetti particolarmente delicati della valutazione di questo tipo di rischio e proporre una sintesi delle situazioni dove i controlli dovranno essere attuati con maggiore priorit&agrave;.<br />
Il tema &egrave; ulteriormente trattato sul sito Internet dell&#8217;autore: <a target="_blank" href="http://www.cesnir.com/">www.cesnir.com</a>.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><strong>Soglie di esposizione</strong></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Il campo elettromagnetico cui pu&ograve; risultare esposta una persona risulta comunemente composto da <strong>differenti contributi</strong>, <strong>distinti in frequenza</strong> e di <strong>intensit&agrave; differente</strong>. In virt&ugrave; di questo aspetto fisico, la comunit&agrave; scientifica, per voce di <strong>ICNIRP</strong> (International Commission on Non Ionising Radiation Protection), ha pronunciato il proprio parere nel documento &ldquo;<a target="_blank" href="http://www.cesnir.com/cms/?page_id=173">Linee guida per la limitazione dell&rsquo;esposizione a campi elettrici e magnetici variabili nel tempo ed a campi elettromagnetici (fino a 300 Ghz)</a>&rdquo;, dove fissa il limite di esposizione umana ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, proponendo una suddivisione dello spettro elettromagnetico in numerose bande di frequenza, all&rsquo;interno delle quali il valore limite &egrave; fissato secondo diversi criteri; in alcuni casi &egrave; costante per ogni frequenza compresa nella banda, in altri cambia al variare della frequenza secondo una determinata legge.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">A livello di Unione Europea il legislatore, con la direttiva <strong>2004/40/CE</strong> &quot;<a href="http://www.cesnir.com/cms/?page_id=148#2004-40-CE" target="_blank">Direttiva sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all&rsquo;esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)</a>&quot;, ha recepito la stessa suddivisione in bande proposta dalla comunit&agrave; scientifica.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Il Legislatore italiano ha recepito la direttiva europea in data 19 novembre 2007, all&rsquo;interno del provvedimento oggetto di questi commenti, il <a href="http://www.cesnir.com/cms/?page_id=148#257" target="_blank"><strong>D.Lgs n. 257/07</strong></a>, senza modificare la suddivisione in bande originale.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">I risultati di un monitoraggio strumentale dei livelli di esposizione dei lavoratori sono da confrontare con la tabella dei &ldquo;<a href="http://www.cesnir.com/cms/?page_id=131#action_values" target="_blank"><strong>valori di azione</strong></a>&rdquo;. <br />
I valori di azione sono definiti al comma 2 dell&#8217;art. 49-quindecies e rappresentano l&rsquo;entit&agrave;  dei <strong>parametri direttamente misurabili</strong>, espressi in termini di intensit&agrave; di <strong>campo elettrico</strong> (E), intensit&agrave; di <strong>campo magnetico</strong> (H), <strong>induzione magnetica</strong> (B) e <strong>densit&agrave; di potenza</strong> (S). Il superamento dei valori di azione determina l&rsquo;obbligo di adottare una o pi&ugrave; delle misure specificate nel provvedimento. La tabella completa di tali limiti &egrave; raggiungibile al seguente link: <a target="_blank" href="http://www.cesnir.com/cms/?page_id=131#action_values">action values</a>.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">La valutazione dell&rsquo;esposizione professionale a campi elettromagnetici deve quindi prevedere una prima fase di <strong>individuazione delle sorgenti</strong> potenzialmente in grado di emettere contributi al campo elettromagnetico di intensit&agrave;  non trascurabile per l&rsquo;esposizione umana; una seconda fase volta a <strong>determinare le bande di frequenza</strong> all&rsquo;interno delle quali sono attesi i contributi di cui sopra; un terzo momento dove, sulla base delle valutazioni precedenti, si opera la <strong>scelta della strumentazione</strong> pi&ugrave; idonea per discriminare i distinti contributi in frequenza durante la misurazione dei livelli di esposizione.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Allo scopo di determinare l&rsquo;esposizione complessiva a partire da quella misurata a frequenze diverse, si deve inoltre procedere ad una corposa post-analisi dei dati raccolti.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Misurazioni ed analisi dati devono essere condotte secondo le norme di buona tecnica che si identificano nelle:</p>
<ul>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">CEI 211-6 &ldquo;Guida per la 	misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici 	nell&rsquo;intervallo di frequenza 0 Hz &ndash; 10 kHz, con 	riferimento all&rsquo;esposizione umana&rdquo;.</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">CEI 211-7 &ldquo;Guida per la 	misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici 	nell&rsquo;intervallo di frequenza 10 kHz &ndash; 300 kHz, con 	riferimento all&rsquo;esposizione umana&rdquo;.</p>
</li>
</ul>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><a href="http://www.cesnir.com" target="_blank">CeSNIR</a> ha scelto di organizzare il proprio servizio di monitoraggio come illustrato in questa pagina del proprio sito Internet: &ldquo;<a target="_blank" href="http://www.cesnir.com/cms/?page_id=83">Esposizione professionale a cem, descrizione del servizio</a>&rdquo;.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">In merito alla periodicit&agrave; delle revisioni della valutazioni, il decreto impone che la valutazione dell&rsquo;esposizione ai campi elettromagnetici sia programmata ed effettuata con cadenza almeno quinquennale e questa rappresenta l&rsquo;unica novit&agrave; rispetto alla direttiva europea ,che prescrive semplicemente che le valutazioni siano cadenzate ad &quot;intervalli idonei&quot;. CeSNIR, in considerazione della veloce evoluzione delle conoscenze in ambito tecnico, medico e scientifico, consiglia che, laddove siano stati riscontrati livelli di esposizione &quot;importanti&quot; ancorch&eacute; inferiori ai &quot;valori di azione&quot;, la valutazione dell&rsquo;esposizione ai campi elettromagnetici sia ripetuta <strong>ogni 3 anni</strong>, nell&rsquo;ottica di una politica della sicurezza che si spinga oltre la mera verifica del rispetto delle prescrizioni minime di legge. Fatta salva, ovviamente, la necessit&agrave; di provvedervi prima nei casi come quelli di importanti modificazioni del parco macchine, del loro layout e/o delle procedure di lavoro, e tali da far supporre che i livelli di esposizione dei lavoratori siano potuti cambiare in modo rilevante.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><strong>La classificazione e la valutazione del rischio</strong></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Il D.Lgs 257/07, introduce l&rsquo;<strong>obbligo per il datore di lavoro </strong>di determinare/calcolare e valutare i vari rischi derivanti dall&rsquo;esposizione a campi elettromagnetici, con la precisazione che i risultati di tale attivit&agrave; di valutazione sono parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">L&rsquo;informazione e la formazione per i lavoratori, inoltre, dovranno essere specifiche e riguardare, in modo particolare, le misure di sicurezza adottate ed il significato dei rischi associati alla esposizione ai campi elettromagnetici. Dovr&agrave; essere garantita, infine, una adeguata sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti (art. 14 dir. 391/89/CEE).</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Si osservi che il D.Lgs 257/07 riguarda i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli  <strong>effetti nocivi a breve termine conosciuti</strong> nel corpo umano derivanti dall&rsquo;esposizione ai campi elettromagnetici; all&rsquo;interno dello stesso provvedimento &egrave; sottolineato che esso <strong>non riguarda gli effetti a lungo termine, inclusi eventuali effetti cancerogeni</strong> dell&rsquo;esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo, per i quali il legislatore ritiene che manchino dati scientifici conclusivi che comprovino un nesso di causalit&agrave;.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">La valutazione del rischio da esposizione ai campi elettromagnetici deve fondarsi innanzitutto su una sua corretta classificazione e su questo aspetto sar&agrave;  fondamentale giungere al pi&ugrave; presto ad un&rsquo;idea quanto pi&ugrave; largamente condivisa.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">A questo scopo richiamiamo i concetti di <em><strong>rischio generico</strong></em>, <em><strong>rischio generico aggravato</strong></em> e <em><strong>rischio specifico</strong></em> come li definisce la medicina legale (cfr. &ldquo;Medicina legale e delle assicurazioni&rdquo;, di Giorgio Canuto, Sergio Tovo, 1996, PICCIN).</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Il <strong>rischio generico</strong> si riferisce a quelle eventualit&agrave; che incombono in egual grado su tutti i cittadini.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Il <strong>rischio generico aggravato</strong> quando, pur potendo investire tutti i cittadini, &egrave; quantitativamente pi&ugrave; elevato nell&rsquo;espletamento di una determinata attivit&agrave;.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Il <strong>rischio specifico</strong> &egrave; strettamente legato ad una specifica attivit&agrave; e solo i soggetti che svolgono tale attivit&agrave; ne sono esposti.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Il <strong>rischio professionale</strong>, per essere tale, deve essere un rischio specifico o un rischio generico aggravato, non essendo sufficiente la semplice esposizione ad un rischio generico per configurare il rischio professionale.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Si profila quindi, senza dubbio, un rischio di tipo generico per i lavoratori che utilizzano macchine assimilabili ad un tipico elettrodomestico, come computer e fotocopiatrici, o nei casi in cui il luogo di lavoro si trova in prossimit&agrave; di antenne per le telecomunicazioni (radiodiffusione sonora, televisiva e telefonia mobile) o di elettrodotti.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Si configura un rischio specifico per i lavoratori che si occupano della manutenzione delle antenne, delle linee elettriche, i saldatori e le altre mansioni di cui all&rsquo;elenco pi&ugrave; sotto.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Pi&ugrave; controversa e soggetta a specifica valutazione della fattispecie in esame &egrave; l&rsquo;individuazione dei lavoratori soggetti a rischio generico aggravato. Tale incertezza si applica ad esempio all&rsquo;esposizione al campo magnetico prodotto dalla cabina di trasformazione MT/BT (media/bassa tensione) a servizio dell&rsquo;azienda cui presta la propria opera il lavoratore.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><strong>Classificazione delle sorgenti</strong></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Le sorgenti di campo elettromagnetico sono usualmente identificate in due tipi: sorgenti di tipo <strong>intenzionale</strong> e di tipo <strong>non intenzionale</strong>. Le prime sono quelle per cui l&rsquo;irradiazione del campo elettromagnetico &egrave; funzionale all&rsquo;attivit&agrave; che l&rsquo;apparato deve svolgere; le seconde sono invece tutte le sorgenti che emettono campo elettromagnetico nell&#8217;ambiente come effetto secondario del proprio funzionamento. Si rimanda a questo <a target="_blank" href="http://www.cesnir.com/cms/?page_id=175#esempio_sorgenti">collegamento</a> per un approfondimento in merito alla distinzione tra sorgente intenzionale e non intenzionale.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Un elenco delle sorgenti di campo elettromagnetico che, a livello industriale e medicale, sono da monitorare, &egrave; il seguente:</p>
<ul>
<li>sorgenti che impiegano l&rsquo;irradiazione elettromagnetica in modo funzionale alla propria attivit&agrave; e che espongono gli addetti a un <strong>rischio di tipo specifico o generico aggravato</strong><u><br />
    </u></p>
<ul>
<li><u>applicazioni industriali</u>:
<ul>
<li>saldatrici ad arco o ad alta 	frequenza;</li>
<li>forni a induzione per la fusione 	dei metalli;</li>
<li>sistemi a induzione per la tempra 	dei metalli;</li>
<li>sistemi a radiofrequenza per 	l&rsquo;innesco dei plasmi;</li>
<li>presse a dispersione dielettrica 	per l&rsquo;incollaggio dei legni e delle plastiche;</li>
<li>sistemi a radiofrequenza per 	l&rsquo;indurimento delle colle;</li>
<li>altri sistemi a dispersione 	dielettrica per l&rsquo;essiccazione o la vulcanizzazione di 	tessuti, carta, legni;</li>
<li>forni a microonde per la 	sterilizzazione o la cottura di alimenti;</li>
<li>sistemi a microonde per il 	riscaldamenti dei plasmi;</li>
<li>impiantistica delle 	telecomunicazioni e della telefonia cellulare.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>    <u><br />
    </u></p>
<ul>
<li><u>applicazioni nel settore medicale</u>
<ul>
<li>marconiterapia (diatermia);</li>
<li>ipertermia;</li>
<li>NMR (risonanza magnetica 	nucleare);</li>
<li>chirurgia con elettrobisturi ed 	elettrocauterizzatori.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>Sorgenti che irradiano campo elettromagnetico come effetto secondario della propria attivit&agrave; e che espongono pertanto gli addetti a un <strong>rischio di tipo generico o generico aggravato</strong>:
<ul>
<ul>
<li>cabine di trasformazione MT/BT 	(media/bassa tensione);</li>
<li>dispositivi in genere ad alto 	assorbimento di energia elettrica;</li>
<li>forni elettrici per fusione di 	metalli e cottura ceramiche.</li>
</ul>
</ul>
</li>
</ul>
<p align="right">Alessandro Merlino<br />
a.merlino (at) cesnir.com</p>
<p> <a href="http://www.cesnir.com/cms/?p=178#more-178" class="more-link">&#8211;></a></p>
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		<item>
		<title>Quesito:</title>
		<link>http://www.cesnir.com/cms/?p=166</link>
		<comments>http://www.cesnir.com/cms/?p=166#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 14:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Merlino</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tutela dal rumore]]></category>

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		<description><![CDATA[Nel nostro complesso ordinamento il rumore &#232; stato regolamentato organicamente dal legislatore soltanto negli anni &#8217;90, a partire dal d.p.c.m. 1&#176; marzo 1991. &#8212; Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell&#8217;ambiente esterno (G.U. n. 57 del 8 marzo 1991), poi dalla legge quadro [l. 26 ottobre 1995, n. 447. &#8212; Legge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel nostro complesso ordinamento il rumore &egrave; stato regolamentato organicamente dal legislatore soltanto negli anni &rsquo;90, a partire dal <strong>d.p.c.m. 1<sup>&deg;</sup> marzo 1991</strong>. &mdash; Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell&rsquo;ambiente esterno (<em>G.U.</em> n. 57 del 8 marzo 1991), poi dalla legge quadro [<strong>l. 26 ottobre 1995, n. 447</strong>. &mdash; Legge quadro sull&rsquo;inquinamento acustico (<em>G.U.</em> n. 125 del 30 ottobre 1995)] e a seguire da una serie di decreti attuativi della stessa [(tra cui in particolare il <strong>d.p.c.m. 14 novembre 1997</strong>, (in Gazz. Uff., 1 dicembre, n. 280). - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore; <strong>d.p.c.m. 5 dicembre 1997</strong>, (in Gazz. Uff., 22 dicembre, n. 297). - Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici; <strong>d.lgs. 19 agosto 2005, n. 194</strong>, (in Gazz. Uff., 23 settembre, n. 222). - Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale].</p>
<p>In pratica il legislatore si &egrave; occupato di un problema - ritenuto particolarmente serio per la tutela della salute pubblica &ndash; con ampia dedizione. Ma dopo circa 16 anni i risultati raggiunti sono mediocri poich&eacute; il rumore &egrave; sempre pi&ugrave; avvertito come una emergenza da una buona parte della popolazione, per una serie di motivi, alcuni inevitabili ma altri no: (a) la <u>complessit&agrave;</u> della materia (che pu&ograve; prestarsi a varie distinzioni a seconda del tipo di rumore e della fonte di rumore) &egrave; stata resa ancor pi&ugrave; complicata dal legislatore con una farraginosa normativa, la cui esecuzione &egrave; demanadata ad un eccessivo incastro di competenze, nel suo insieme spesso incomprensibile agli stessi operatori del diritto ed ai soggetti titolari dei controlli (a cominciare dall&#8217;Arpa); (b) la <u>non cogenza</u> di alcuni adempimenti fondamentali per la buona riuscita dell&#8217;impianto normativo (primo tra tutti la c.d. zonizzazione o classificazione acustica, ad oggi effettuata solo dal 15% dei Comuni, pi&ugrave; sensibili o meno complicati); (c) la <u>mancanza di assistenza e supporto tecnico</u> a livello centrale per agevolare ed incentivare la c.d. zonizzazione (perch&eacute; non pensare ad un supporto tecnico operativo dell&#8217;Apat, anche a pagamento, per realizzare la classificazione in tutti i Comuni con almeno 1.000-5.000 abitanti?); (d) il <u>mancato coordinamento tra la normativa speciale c.d. pubblicistica e la normatica codicistica c.d. privatistica</u>, onde evitare confusioni e il ricorso a strumenti di tutela spesso troppo distanti l&#8217;una dall&#8217;altra.</p>
<p>Questi ed altri motivi hanno privato un percorso dettato da ottime intenzioni ma tradotte malamente. Non &egrave; una impressione ma &egrave; una realt&agrave; avvalorata da un incremento importante di contenziosi avviati per ridurre o eliminare il rumore, che sempre pi&ugrave; &egrave; vissuto come prevaricante dello sviluppo della persona umana, andando dunque ad incidere profondamente sul <em>fare </em>della persona, sulla sua realizzazione personale, dunque su quello che da tempo &egrave; meglio noto come <strong>danno esistenziale</strong>. Tale sfera &egrave; ancor prima - spesso pi&ugrave; gravemente - colpita rispetto alla sfera biologica (non sempre coinvolta). Sulla profonda intimit&agrave; e confidenzialit&agrave; tra immissioni intollerabili e danno esistenziale ho gi&agrave; scritto [1] e al pari si profondono alcuni importanti provvedimenti [2].</p>
<p>Poco &egrave; stato scritto invece, come evidenziato prima, sulla <strong>confusione</strong> che regna in ordine agli <strong>strumenti di tutela</strong> posti a disposizione di tutti per risolvere o ancor meglio, prevenire, i problemi del rumore. Tanto che i soggetti che invocano tutela, oltre a doversi subire le immissioni intollerabili da rumore, ricadono spesso in una depressione da &quot;smarrimento amministrativo e normativo&quot; che li conduce ad uno stato di maggiore frustrazione o addirittura alla rassegnazione.</p>
<p>L&#8217;<em>iter </em>che segue il soggetto medio molestato dai rumori &egrave; costantemente il seguente: 1) reazione di rabbia (comprensibile) al rumore e tentativo di dialogo col soggetto immittente; 2) non comprensione del problema da parte del soggetto immittente e sua inazione, motivata anche con giustificazioni quali &quot;&egrave; mio diritto&quot; o &quot;sono autorizzato&quot; o &quot;&egrave; tutto in regola&quot;; 3) conseguente invio di lettere, fax, esposti, denunce, diffide ad un numero indefinito di soggetti (tutti pi&ugrave; o meno competenti ma pi&ugrave; spesso incompetenti); 4) attesa speranzosa che il tutto si risolva con l&#8217;intervento dei soggetti destinari delle proprie lamentele; 5) acquisizione della consapevolezza che tali soggetti non interverranno mai, anche perch&eacute; spesso incompetenti; 6) sensazione di abbandono; 7) isolamento sociale; 8 ) compromissione delle normali attivit&agrave; realizzatrici della persona; 9) cronicizzazione della sofferenza da rumore.</p>
<p>Purtroppo in questi casi i soggetti esposti al rumore (ed alle immissioni intollearabili in genere: onde elettromagnetiche, odori, fumi, vapori, luci, polveri etc.) non sanno che vi sono ben <strong>tre forme di tutela</strong>, che potremmo cos&igrave; riassumere e definire: (a) <strong>amministrativa passiva </strong>(nel caso in cui il Comune sia dotato di classificazione acustica ed in pi&ugrave; il sistema dei controlli sia efficiente, anche ad esempio per quanto riguarda i nuovi insediamenti abitativi con riferimento ai requisiti acustici passivi, e ci&ograve; garantisce un primo grado di tutela che potremmo chiamare <u>preventiva</u>; tuttavia non sempre risolutiva); (b) <strong>amministrativa attiva </strong>(nel caso in cui il Comune recepisca l&#8217;istanza di tutela del soggetto passivo danneggiato dal rumore e si attivi conseguentemente, tuttavia adottando il giusto atto, ed anche ci&ograve; pu&ograve; garantire un, secondo, grado di tutela che potremmo chiamare <u>successiva</u>; ma anche in tal caso non sempre risolutiva); (c) <strong>giurisdizionale </strong>per lo pi&ugrave; di efficace competenza del giudice ordinario civile (pur non risultando preclusa neppure al giudice penale o allo stesso giudice amministrativo), il quale ha strumenti di intervento (spesso anche rapidi, di circa 4-6 mesi) efficaci e risolutivi, tali da imporre un contenimento, ove non un divieto assoluto, del rumore in misura ben maggiore e pi&ugrave; severa rispetto a quanto prescritto, o addirittura consentito dal legislatore con tutto l&#8217;impianto normativo (idoneo appunto ad offrire una tutela, come gi&agrave; prima accennato, <u>c.d. pubblicistica e non la tutela c.d. privatistica</u>, che pu&ograve; invece assicurare il giudice.</p>
<p>In tal caso difatti il giudice si limita semplicemente a verificare se risulta un <strong>incremento di 3 decibel sul rumore di fondo </strong>(equivalendo ad un raddoppio dell&#8217;intensit&agrave; del rumore di fondo), secondo il costante orientamento ultraventennale [3].  Se vi &egrave; tale supero il giudice inibisce il rumore e pu&ograve; poi riconoscere anche i danni patiti.</p>
<p>Pertanto ci&ograve; che non si ottiene con le prime due forme di tutela (spesso inconcludenti ove non del tutto inutili o inattive) lo si pu&ograve; ottenere con la terza, in realt&agrave; l&#8217;unica strada da seguire senza tentennamenti.</p>
<p><span>In tal caso il privato pu&ograve; ottenere dal giudice in tempi ragionevoli una forma di tutela efficace, atteso che <strong>il giudice non decide limitandosi a verificare il rispetto della cd. normativa speciale</strong>, ma secondo il criterio codicistico poi creato dalla giurisprudenza &ndash; pi&ugrave; severo e soprattutto idoneo ad essere applicato al caso specifico -, giungendo ad inibire il rumore, per poi dedicarsi in un secondo momento alla fase risarcitoria per equivalente, monetizzando cos&igrave; il <em>pretium doloris </em>ovvero il prezzo della compromissione dell&#8217;attivit&agrave; realizzatrice della propria persona che pu&ograve; essere stata lesa anche per un tempo particolarmente lungo (molti mesi ove non molti anni).</span></p>
<div><br clear="all" /><br />
<hr width="33%" size="1" align="left" /></p>
<div id="ftn1">
<p><font size="1">[1] Si legga in particolare M.A. Mazzola, <em>Le immissioni, </em>Utet, 2004.</font></p>
</div>
<div id="ftn2">
<p><font size="1"><span>[2] Tra i vari in particolare spicca App. Milano, sez. II, 14.2.03, in <em>Resp. Civ. Prev</em>, 2003, 799.</span></font></p>
</div>
<div id="ftn3">
<p><font size="1"><span>[3] Difatti: &ldquo;&egrave; sufficiente osservare che costituisce principio consolidato della giurisprudenza di</span><span> legittimit&agrave; quello secondo il quale hanno finalit&agrave; e campi di applicazione distinti l&#8217;articolo 844 c.c., da una parte, e, dall&#8217;altra, le leggi ed i regolamenti che disciplinano le attivit&agrave; produttive e che fissano le modalit&agrave; di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilit&agrave; in materia di immissioni rumorose (segnatamente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 richiamato nel primo motivo di ricorso). Il primo &egrave; posto a presidio del diritto di propriet&agrave; ed &egrave; volto a disciplinare i rapporti di natura patrimoniale tra i privati proprietari di fondi vicini. I secondi, invece, hanno carattere pubblicistico (perseguendo finalit&agrave; di interesse pubblico) ed operano nei rapporti tra i privati e la P.A. (sent. 13 settembre 2000 n. 12080; 6 giugno 2000 n. 7545; 2 giugno 1999 n. 5398). Nella specie la Corte distrettuale si &egrave; correttamente uniformata al detto costante principio giurisprudenziale e, tenuto conto di tutte le caratteristiche del caso concreto, ha fissato in 3 db il limite accettabile di incremento del rumore (&hellip;) affermando che l&#8217;indicato limite rappresentava &quot;un valido ed equilibrato parametro di valutazione&quot; tale da consentire un idoneo contemperamento delle opposte esigenze dei proprietari.&rdquo;&nbsp;(Cass., sez. II, 3 agosto 2001, n. 10735, in <em>Giur. It.</em>, 2002, 1861). </span></font></p>
</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
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