Archive for November, 2007

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Quesito:

Nel nostro complesso ordinamento il rumore è stato regolamentato organicamente dal legislatore soltanto negli anni ’90, a partire dal d.p.c.m. 1° marzo 1991. — Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno (G.U. n. 57 del 8 marzo 1991), poi dalla legge quadro [l. 26 ottobre 1995, n. 447. — Legge quadro sull’inquinamento acustico (G.U. n. 125 del 30 ottobre 1995)] e a seguire da una serie di decreti attuativi della stessa [(tra cui in particolare il d.p.c.m. 14 novembre 1997, (in Gazz. Uff., 1 dicembre, n. 280). - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore; d.p.c.m. 5 dicembre 1997, (in Gazz. Uff., 22 dicembre, n. 297). - Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici; d.lgs. 19 agosto 2005, n. 194, (in Gazz. Uff., 23 settembre, n. 222). - Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale].

In pratica il legislatore si è occupato di un problema - ritenuto particolarmente serio per la tutela della salute pubblica – con ampia dedizione. Ma dopo circa 16 anni i risultati raggiunti sono mediocri poiché il rumore è sempre più avvertito come una emergenza da una buona parte della popolazione, per una serie di motivi, alcuni inevitabili ma altri no: (a) la complessità della materia (che può prestarsi a varie distinzioni a seconda del tipo di rumore e della fonte di rumore) è stata resa ancor più complicata dal legislatore con una farraginosa normativa, la cui esecuzione è demanadata ad un eccessivo incastro di competenze, nel suo insieme spesso incomprensibile agli stessi operatori del diritto ed ai soggetti titolari dei controlli (a cominciare dall’Arpa); (b) la non cogenza di alcuni adempimenti fondamentali per la buona riuscita dell’impianto normativo (primo tra tutti la c.d. zonizzazione o classificazione acustica, ad oggi effettuata solo dal 15% dei Comuni, più sensibili o meno complicati); (c) la mancanza di assistenza e supporto tecnico a livello centrale per agevolare ed incentivare la c.d. zonizzazione (perché non pensare ad un supporto tecnico operativo dell’Apat, anche a pagamento, per realizzare la classificazione in tutti i Comuni con almeno 1.000-5.000 abitanti?); (d) il mancato coordinamento tra la normativa speciale c.d. pubblicistica e la normatica codicistica c.d. privatistica, onde evitare confusioni e il ricorso a strumenti di tutela spesso troppo distanti l’una dall’altra.

Questi ed altri motivi hanno privato un percorso dettato da ottime intenzioni ma tradotte malamente. Non è una impressione ma è una realtà avvalorata da un incremento importante di contenziosi avviati per ridurre o eliminare il rumore, che sempre più è vissuto come prevaricante dello sviluppo della persona umana, andando dunque ad incidere profondamente sul fare della persona, sulla sua realizzazione personale, dunque su quello che da tempo è meglio noto come danno esistenziale. Tale sfera è ancor prima - spesso più gravemente - colpita rispetto alla sfera biologica (non sempre coinvolta). Sulla profonda intimità e confidenzialità tra immissioni intollerabili e danno esistenziale ho già scritto [1] e al pari si profondono alcuni importanti provvedimenti [2].

Poco è stato scritto invece, come evidenziato prima, sulla confusione che regna in ordine agli strumenti di tutela posti a disposizione di tutti per risolvere o ancor meglio, prevenire, i problemi del rumore. Tanto che i soggetti che invocano tutela, oltre a doversi subire le immissioni intollerabili da rumore, ricadono spesso in una depressione da "smarrimento amministrativo e normativo" che li conduce ad uno stato di maggiore frustrazione o addirittura alla rassegnazione.

L’iter che segue il soggetto medio molestato dai rumori è costantemente il seguente: 1) reazione di rabbia (comprensibile) al rumore e tentativo di dialogo col soggetto immittente; 2) non comprensione del problema da parte del soggetto immittente e sua inazione, motivata anche con giustificazioni quali "è mio diritto" o "sono autorizzato" o "è tutto in regola"; 3) conseguente invio di lettere, fax, esposti, denunce, diffide ad un numero indefinito di soggetti (tutti più o meno competenti ma più spesso incompetenti); 4) attesa speranzosa che il tutto si risolva con l’intervento dei soggetti destinari delle proprie lamentele; 5) acquisizione della consapevolezza che tali soggetti non interverranno mai, anche perché spesso incompetenti; 6) sensazione di abbandono; 7) isolamento sociale; 8 ) compromissione delle normali attività realizzatrici della persona; 9) cronicizzazione della sofferenza da rumore.

Purtroppo in questi casi i soggetti esposti al rumore (ed alle immissioni intollearabili in genere: onde elettromagnetiche, odori, fumi, vapori, luci, polveri etc.) non sanno che vi sono ben tre forme di tutela, che potremmo così riassumere e definire: (a) amministrativa passiva (nel caso in cui il Comune sia dotato di classificazione acustica ed in più il sistema dei controlli sia efficiente, anche ad esempio per quanto riguarda i nuovi insediamenti abitativi con riferimento ai requisiti acustici passivi, e ciò garantisce un primo grado di tutela che potremmo chiamare preventiva; tuttavia non sempre risolutiva); (b) amministrativa attiva (nel caso in cui il Comune recepisca l’istanza di tutela del soggetto passivo danneggiato dal rumore e si attivi conseguentemente, tuttavia adottando il giusto atto, ed anche ciò può garantire un, secondo, grado di tutela che potremmo chiamare successiva; ma anche in tal caso non sempre risolutiva); (c) giurisdizionale per lo più di efficace competenza del giudice ordinario civile (pur non risultando preclusa neppure al giudice penale o allo stesso giudice amministrativo), il quale ha strumenti di intervento (spesso anche rapidi, di circa 4-6 mesi) efficaci e risolutivi, tali da imporre un contenimento, ove non un divieto assoluto, del rumore in misura ben maggiore e più severa rispetto a quanto prescritto, o addirittura consentito dal legislatore con tutto l’impianto normativo (idoneo appunto ad offrire una tutela, come già prima accennato, c.d. pubblicistica e non la tutela c.d. privatistica, che può invece assicurare il giudice.

In tal caso difatti il giudice si limita semplicemente a verificare se risulta un incremento di 3 decibel sul rumore di fondo (equivalendo ad un raddoppio dell’intensità del rumore di fondo), secondo il costante orientamento ultraventennale [3]. Se vi è tale supero il giudice inibisce il rumore e può poi riconoscere anche i danni patiti.

Pertanto ciò che non si ottiene con le prime due forme di tutela (spesso inconcludenti ove non del tutto inutili o inattive) lo si può ottenere con la terza, in realtà l’unica strada da seguire senza tentennamenti.

In tal caso il privato può ottenere dal giudice in tempi ragionevoli una forma di tutela efficace, atteso che il giudice non decide limitandosi a verificare il rispetto della cd. normativa speciale, ma secondo il criterio codicistico poi creato dalla giurisprudenza – più severo e soprattutto idoneo ad essere applicato al caso specifico -, giungendo ad inibire il rumore, per poi dedicarsi in un secondo momento alla fase risarcitoria per equivalente, monetizzando così il pretium doloris ovvero il prezzo della compromissione dell’attività realizzatrice della propria persona che può essere stata lesa anche per un tempo particolarmente lungo (molti mesi ove non molti anni).




[1] Si legga in particolare M.A. Mazzola, Le immissioni, Utet, 2004.

[2] Tra i vari in particolare spicca App. Milano, sez. II, 14.2.03, in Resp. Civ. Prev, 2003, 799.

[3] Difatti: “è sufficiente osservare che costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale hanno finalità e campi di applicazione distinti l’articolo 844 c.c., da una parte, e, dall’altra, le leggi ed i regolamenti che disciplinano le attività produttive e che fissano le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità in materia di immissioni rumorose (segnatamente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 richiamato nel primo motivo di ricorso). Il primo è posto a presidio del diritto di proprietà ed è volto a disciplinare i rapporti di natura patrimoniale tra i privati proprietari di fondi vicini. I secondi, invece, hanno carattere pubblicistico (perseguendo finalità di interesse pubblico) ed operano nei rapporti tra i privati e la P.A. (sent. 13 settembre 2000 n. 12080; 6 giugno 2000 n. 7545; 2 giugno 1999 n. 5398). Nella specie la Corte distrettuale si è correttamente uniformata al detto costante principio giurisprudenziale e, tenuto conto di tutte le caratteristiche del caso concreto, ha fissato in 3 db il limite accettabile di incremento del rumore (…) affermando che l’indicato limite rappresentava "un valido ed equilibrato parametro di valutazione" tale da consentire un idoneo contemperamento delle opposte esigenze dei proprietari.” (Cass., sez. II, 3 agosto 2001, n. 10735, in Giur. It., 2002, 1861).