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Valutazione del rischio elettromagnetico
(D.Lgs 81/08, Titolo VIII, Capo IV)

Il D.Lgs 81/08 pone di fatto al 30 aprile 2012 l’entrata in vigore delle norme specifiche sulla protezione dei lavoratori dalle esposizioni ai campi elettromagnetici. Il 30 aprile 2012 è il nuovo termine, introdotto dalla Direttiva 2008/46, pubblicata il 26 aprile 2008, per il recepimento della direttiva 2004/40 a livello nazionale ed Europeo. Ci si riferisce in particolare alla definizione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione. Bisogna tuttavia considerare che sono immediatamente vigenti le disposizioni generali sulla protezione dagli agenti fisici, contenute nel Capo I del Titolo VIII del nuovo testo unico. In particolare l’articolo 180 definisce quali sono gli agenti fisici di interesse della norma, e l’articolo 181- anche tramite il richiamo al più generale articolo 28 sulla valutazione dei rischi - richiede esplicitamente al datore di lavoro la valutazione dei rischi relativi a tutti gli agenti fisici e l’adozione delle opportune misure di prevenzione e protezione, indipendentemente dall’entrata in vigore dei successivi capi specifici, e con particolare riferimento alle norme tecniche ed alle buone prassi.

Il vincolo più stringente ad oggi in vigore riguarda pertanto l’obbligatorietà della valutazione del rischio elettromagnetico (la mancata valutazione del rischio da campi elettromagnetici è sanzionata già dal luglio 2009).

La valutazione del rischio elettromagnetico deve occuparsi innanzitutto di definire se i lavoratori dell’azienda/unità operativa indagata possano essere o meno esposti a un rischio di tipo professionale. Quale sia la natura di tale rischio, questo è valutato ed, eventualmente, quantificato mediante opportuni calcoli o misurazioni. Inoltre la valutazione dovrà tenere conto delle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori.
Le norme tecniche di riferimento sono oggi:Flow-chart 50499

  • CEI 211-6 (2001-01) “Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 0 Hz 10 kHz, con riferimento all’esposizione umana”.
  • CEI 211-7 (2001-01) “Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 10 kHz – 300 GHz, con riferimento all’esposizione umana”.
  • CEI EN 50413 (2009-03) “Norma di base sulle procedure di misura e di calcolo per l’esposizione umana ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (0 Hz-300 GHz)”
  • CEI EN 50499 (2009-11) “Procedura per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici”.
  • A queste norme tecniche si aggiunga anche il documento emesso dal Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con ISPESL dal titolo “Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III e IV sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro. Indicazioni operative”, riferimento imprescindibile per una puntuale applicazione sia delle indicazioni di legge, sia delle stesse norme tecniche di cui sopra.
Casi che non richiedono misurazioni

Si può compiere la valutazione del rischio senza ricorrere a misurazioni nei casi di luoghi di lavoro e apparecchiature rientranti nell’elenco di cui alla Tabella 1 della norma tecnica CEI 50499 (Luoghi di lavoro e apparecchiature conformi a priori). In questi casi e, in generale, nei casi in cui le esposizioni sono attese inferiori ai livelli di riferimento per la popolazione di cui alla Raccomandazione Europea 1999/519/CE, è possibile ricorrere alla giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione più dettagliata (art 181, comma 3).

Casi che richiedono misurazioni

CeSNIR procede alla valutazione del rischio elettromagnetico in cinque fondamentali step:
1. individuazione delle sorgenti potenzialmente in grado di emettere contributi al campo elettromagnetico di intensità non trascurabile per l’esposizione umana e non conformi a priori, ovvero non comprese tra quelle della Tabella 1 (Luoghi di lavoro e apparecchiature conformi a priori) di cui alla norma CEI EN 50499;
2. individuazione delle bande di frequenza dove sono attesi i contributi di cui sopra;
3. scelta della strumentazione più idonea per l’esame dei segnali elettromagnetici attesi (periodici, con forma d’onda regolare o complessa, impulsati, …);
4. misurazione dei livelli di esposizione ed analisi dei dati, secondo le norme di legge e le norme tecniche, avendo cura di verificare se esistono delle norme specificatamente indirizzate alla valutazione delle emissioni di campo elettromagnetico di uno o più dei macchinari/lavorazioni che saranno sottoposti ad indagine;
5. valutazione del rischio per i soggetti sani e per quelli particolarmente sensibili, classificazione degli esposti, predisposizione dell’eventuale piano di azione di sintesi delle misure di protezione e prevenzione da attuare.
La metodologia di misurazione tiene conto della dinamica temporale e spaziale del campo elettromagnetico da misurare: costante o fluttuante, statico, quasi stazionario o dinamico, capace di generare un’onda di propagazione o reattivo.
CeSNIR esegue la valutazione dell’esposizione verificando, caso per caso, il metodo più appropriato in funzione della natura del segnale elettromagnetico presente.
Procediamo con l’analisi nel dominio delle frequenze in caso di segnali periodici e con forma d’onda regolare. Il D.Lgs. 81/08 indica infatti che l’esposizione a frequenze diverse deve essere valutata tenendo conto delle norme armonizzate europee e l’allegato D della norma CEI EN 50499 provvede a definire tale procedimento. Questo criterio assume che le diverse componenti in frequenza siano tutte in fase tra loro, condizione che può non realizzarsi; per questo motivo il risultato dell’applicazione di questo metodo rappresenta una stima conservativa dell’esposizione che, nella realtà è, molto probabilmente, minore.
Nei casi di forme d’onda complesse e/o pulsate, nella banda delle basse frequenze (sino a 100 kHz), seguiamo la metodica del picco ponderato (metodo indicato da ICNIRP come approccio d’elezione in questi casi) impiegando un misuratore del livello di esposizione che implementa via hardware tale metodo, dotato di rilevatore di picco e filtro di pesatura in frequenza.
In alternativa siamo in grado di applicare anche il metodo BURST (per segnali sinusoidali ma di durata limitata) e quello RETT o della frequenza equivalente (nel caso di segnali a impulsi), mediante l’analisi del segnale nel dominio del tempo a mezzo di sonda con risposta in frequenza piatta, collegata a oscilloscopio digitale.

 

 

  

 

                     

Alessandro Merlino

ultimo aggiornamento: 18 aprile 2010