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Valutazione del rischio da rumore
(D.Lgs 81/08, Titolo VIII, Capo II)
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La valutazione dell’esposizione può basarsi su una relazione tecnica a firma di personale qualificato che attesti i criteri di giudizio adottati per escludere il superamento dei valori inferiori di azione (manifesta assenza di sorgenti rumorose, misurazioni anche estemporanee, confronto con situazioni analoghe, dati di letteratura, …). La relazione dovrà comunque riportare l’eventuale presenza di sostanze ototossiche, vibrazioni meccaniche, lavoratori particolarmente sensibili, segnali di avvertimento acustico.
Il Testo Unico, all’art. 190, richiede di esaminare:
- il livello e il tipo di rumore (costante, ciclico, fluttuante o impulsivo), nonchè la durata dell’esposizione;
- l’esposizione di soggetti particolarmente sensibili al rischio (comprese donne in gravidanza e minori)
- l’interazione tra rumore e sostanze ototossiche (sostanze chimiche, farmaci, …), tra rumore e vibrazioni, tra rumore e segnali di avvertimento (segnali acustici dei mezzi in manovra, sirene, …).
La legge, al comma 3 dello stesso articolo, richiama inoltre l’obbligo di seguire le norme tecniche di riferimento che, nel caso del rumore, sono rappresentate dalla UNI 9432:2008 “Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell’ambiente di lavoro”.
Altro elemento di rilevante importanza (stesso articolo, comma 4) è la disposizione di tener conto dell’incertezza delle misure nel compiere il confronto normativo, ovvero di considerare quale livello di esposizione il valore corretto con l’incertezza (valore che si ottiene dalla somma del livello di esposizione medio e della sua incertezza).
CeSNIR, nel corso delle campagne di misura, adotta tutti gli accorgimenti necessari per pervenire alla più corretta quantificazione dell’esposizione, con l’obiettivo di caratterizzarla senza sottostime, che potrebbero comportare errate misure di prevenzione e protezione e il pregiudizio della salute dei lavoratori, e senza eccessive sovrastime dell’esposizione che, pur garantendo la protezione dell’apparato uditivo, possono tradursi in rischi di altra natura, dovuti all’eccessivo isolamento sonoro dall’ambiente in cui si opera, e nel degrado delle condizioni di lavoro, dovuto ad esempio, adll’impiego di dpi-uditivi sovradimensionati se non inutili in ambienti magari già discomfortevoli sotto altri profili (ergonomici, microclimatici, …).
PARE: Piano Aziendale di Riduzione dell’Esposizione
Come richiesto dall’art. 192, comma 2, nel caso in cui per uno o più addetti si riscontri un livello di esposizione superiore ai valori superiori di azione è preparato un programma di misure tecniche ed organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore (queste misure non possono includere l’adozione dei DPI). Tale programma, detto PARE, è predisposto in conformità alla UNI/TR 11347:2010.
Alessandro Merlino
31 luglio 2010
