Domande frequenti

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FAQ Cesnir

L’art. 180 del Decreto Legislativo 81/2008 definisce agente fisico “il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche, comfort e stress termico che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori”.

No, CeSNIR fornisce consulenze verticali per le valutazioni di specifici rischi che possono richiedere un’indagine tecnica. È quindi un supporto per tutti gli RSPP quando la quantificazione di un rischio richiede un approfondimento.
Ad esempio sono eseguiti accertamenti su rumore, campi elettromagnetici, stress termico, agenti chimici (clicca qui per un elenco esaustivo).

Il Documento di Valutazione dei Rischi deve includere una valutazione relativa alla totalità dei rischi, ma questo non implica che debbano essere eseguiti degli accertamenti tecnici. L’art. 181, comma 3 (agenti fisici) e l’art. 223 comma 5 (sostanze nocive) concedono al datore di lavoro di condurre una valutazione semplificata (leggi senza misurazioni) se può ragionevolmente ritenere che queste non siano necessarie.

No. Il microclima degli ambienti aperti può configurare seri rischi per i lavoratori. Si tratta infatti di ambienti vincolati (sui quali non si possono attivare misure di controllo delle temperature) e che nella stagione calda e in quella fredda si configurano come ambienti severi.

In alcuni casi si rende necessario, in anticipo o direttamente al momento del rilievo, fornire ai lavoratori alcune indicazioni, specialmente se la misurazione prevede di far indossare un dispositivo di rilevazione al lavoratore.

Le misure effettuate hanno una validità di quattro anni a decorrere dalla data della prima misurazione; trascorso questo tempo la valutazione del rischio dev’essere rieseguita da zero. Nell’arco del quadriennio deve però essere garantito il continuo aggiornamento della valutazione dei rischi a fronte di eventuali mutamenti in azienda.

Se la modifica ha comportato una diversa esposizione dei lavoratori, in termini quantitativi o qualitativi, le misure devono essere aggiornate appena ultimata la modifica organizzativa.

Generalmente no, può essere sufficiente un coordinamento con il referente per la sicurezza.

CeSNIR affianca il cliente nella ricerca delle migliori soluzioni dal punto di vista della praticabilità ed economicità, forte anche delle numerose casistiche affrontate negli anni

No, non è possibile alcuna autocertificazione. Per le sole vibrazioni esiste un regime agevolato (ricorso a banca dati, rispettati alcuni precisi vincoli).

Può capitare che il lavoratore debba indossare dei dispositivi di misurazione, ma questi non devono interferire con la sua sicurezza e devono garantire la completa libertà di movimento. I rilievi sono generalmente effettuati durante la normale attività lavorativa, quando tecnicamente possibile o, altrimenti, in condizioni di prova, minimizzando comunque i disagi e/o l’allungamento dei tempi produttivi ordinari.

No, tranne che per gli ambienti a temperatura rigidamente controllata (celle frigo e celle calde). In generale, al fine di tenere conto del carico termico dovuto al meteo, è opportuno eseguire le misurazioni nel periodo estivo e/o in quello invernale.

Sì, le misurazioni vanno comunque eseguite, con impianto acceso alle condizioni ordinarie di utilizzo.

Sì, sono previste specifiche sanzioni dal Decreto Legislativo 81/08.

No, al contrario, l’attività deve proseguire in modo ordinario.

CeSNIR, al termine dei rilievi, consegna al cliente una relazione dove vengono dettagliati i procedimenti utilizzati, i risultati delle misure e le conclusioni.

Viene rilasciata una relazione completa con l’inquadramento normativo della fattispecie, la metodologia utilizzata, i risultati delle misure, il raffronto con i limiti normativi e un ampio spazio alle conclusioni, dove i risultati sono commentati per la miglior comprensione da parte di RSPP, Datore di Lavoro, Medico compentente e RLS.

Il Decreto Legislativo n. 81 del 2008 prevede che tutte le aziende con almeno un dipendente a libro paga devono provvedere alla valutazione di tutti i rischi.

No, la temperatura è solo uno degli elementi del microclima e senz’altro insufficiente per la valutazione di questo tipo di rischio (o disagio).

L’obbligo di valutazione ha inizio con l’apertura dell’attività.

Al di là dell’onerosità della sanzione, per il quale si rinvia all’analisi caso per caso, la valutazione di microclima permette di evidenziare zone, in modo oggettivo, prescindendo dalla soggettività singola, ove il disagio microclimatico esiste e può magari essere risolto con semplici ed economici accorgimenti, migliorando il benessere collettivo e, frequentemente, impattando positivamente sui consumi energetici.

L’articolo 3, comma 10, del Decreto Legislativo 81/08 prevede che «I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le Direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio.»

Nel medesimo comma viene inoltre richiamata l’applicazione del Titolo VII anche nel caso del lavoro a distanza che, nello specifico, richiede al Datore di Lavoro di analizzare anche le condizioni di igiene ambientale (art. 174).

La legge n. 81 del 22 maggio 2017 prevede inoltre le «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro» e così prescrive all’art. 22:

«Sicurezza sul lavoro – 1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. 

2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali»

L’INAIL, con riferimento alla legge 81/2017 citata, ha emesso una circolare, la n. 48 del 2 novembre 2017, intitolata «Lavoro agile…. tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Istruzioni operative»

Anche nel lavoro a distanza assumono pertanto rilevanza gli aspetti relativi agli agenti fisici, il datore di lavoro deve farsi attestare – e se ritiene può verificare – che il lavoratore sia in ambiente che rispetti, tra gli altri, i parametri di microclima, rumore e illuminamento previsti dalla normativa.

Con riferimento all’interpretazione del significato dei VA e dei VLE per i campi elettromagnetici, come evidenziato, il Capo IV propone, anche per i campi elettromagnetici, un doppio sistema di valori soglia, organizzato in valori di azione (VA) e valori limite di esposizione (VLE), analogamente a quanto fatto per rumore e vibrazioni (per le radiazioni ottiche artificiali esistono invece solo limiti di esposizione). Tuttavia l’approccio è completamente diverso rispetto a questi altri due agenti a partire dal fatto che le grandezze cui si riferiscono i VA e quelle cui si riferiscono i VLE sono diverse e si intendono anche valutate in mezzi diversi.

Le prime sono infatti grandezze che attengono al campo elettromagnetico misurabile in aria (E, H, B e D), in assenza del corpo dell’addetto, alle quali si aggiungono le correnti di contatto e le correnti indotte attraverso gli arti; i VLE sono invece espressi per mezzo di grandezze inerenti gli effetti che i campi elettromagnetici inducono internamente al corpo umano e all’interno di questo si intendono valutate. I VA non rappresentano quindi una soglia “preliminare”, analogamente a quanto previsto per rumore e vibrazioni, ma sono invece valori che traducono le soglie che i VLE fissano internamente al corpo umano in soglie verificabili all’esterno di questo e per questo motivo il legislatore, all’articolo 207, comma c, nel definire i valori di azione si trova a dover specificare che il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione (tautologico nel caso di rumore e vibrazioni).

Per questi motivi la valutazione del rischio elettromagnetico, nella quasi totalità dei casi potrà essere correttamente svolta assumendo come soglia invalicabile quella definita dai valori di azione.

La valutazione del rischio elettromagnetico dovrà occuparsi preliminarmente di definire se i lavoratori oggetto della valutazione possano essere o meno esposti a un rischio di tipo professionale.

Secondo la definizione dell’art. 3, comma 1, lettera f), della legge 36/2001, la legge quadro sulla protezione dai campi elettromagnetici, l’esposizione dei lavoratori è “ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”.

Sono quindi da intendersi esposizioni di carattere professionale quelle strettamente correlate e necessarie alle finalità del processo produttivo.

Naturalmente può accadere che, anche nell’ambito di una singola azienda, vi siano lavoratori che possono essere esposti a campi elettromagnetici per ragioni non connesse alla propria mansione. Ad esempio impiegati dell’amministrazione che si trovassero a lavorare in un ufficio posto in adiacenza alla cabina elettrica, o in vicinanza di impianti radio.

A chiarire quale tipo di protezione deve essere loro garantita interviene il Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province autonome con le proprie linee guida sugli agenti fisici, introducendo il concetto di esposizione indebita e andando a distinguere se si tratta di un’esposizione procurata da sorgenti connesse oppure no con l’attività aziendale – si veda il punto 4.05 delle linee guida, richiamato di seguente:

  1. le esposizioni indebite a sorgenti non correlate con la specifica attività dei lavoratori che non ricadono sotto la gestione del datore di lavoro devono essere contenute, a carico dei gestori, entro i limiti vigenti per la tutela della popolazione. Il datore di lavoro deve ad ogni modo valutare il rischio ed eventualmente verificare il rispetto della normativa vigente da parte dell’esercente della sorgente anche avvalendosi dell’organo di controllo.
  2. Le esposizioni indebite a sorgenti non correlate con la specifica attività dei lavoratori che ricadono sotto la gestione del datore di lavoro, devono essere eliminate o ricondotte entro le restrizioni previste dalla normativa vigente per la tutela della popolazione

Si intende una disciplina che in Italia è denominata “fisica tecnica ambientale” e comprende la valutazione dei requisiti relativi a microclima, qualità dell’aria, illuminamento e rumore.
Gli ambienti di lavoro oggetto delle presenti valutazioni sono uffici, call center, esercizi commerciali, banche, scuole, luoghi di cura e altri ancora.

Si tratta di casi in cui si possono considerare assenti rischi severi per la salute, ma dove il legislatore (tramite il D.Lgs. 81/08) prescrive che siano eliminati, o comunque ridotti al minimo, i disagi derivanti da un microclima inappropriato, una scarsa qualità dell’aria, un’illuminazione inadeguata o un ambiente acusticamente disturbante.

Abbiamo approfondito con riferimento al parere AICARR nella pagina dedicata alla gestione degli impiati di aerazione e climatizzazione.

La problematica è molto complessa: CeSNIR ha approfondito l’argomento nella pagina dedicata alle strategie di valutazione del microclima in ambienti produttivi.

Il legislatore ha definito con chiarezza quale obiettivo sia chiamato a raggiungere il datore di lavoro, ovvero avere il controllo sulla qualità dell’aria indoor; tuttavia i metodi per perseguire tale obiettivo, la cui definizione è a carico della comunità scientifica, sono ancora in divenire.

Maggiori dettagli nell’articolo dedicato alla valutazione della qualità dell’aria degli ambienti indoor.

Il D.Lgs 81/08 (art. 181, c. 2) prescrive che la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici sia effettuata da personale qualificato, in possesso di specifiche conoscenze in materia e dispone una sanzione a carico del datore di lavoro.

Su questo aspetto è intervenuto il Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome, con le proprie linee guida sugli agenti fisici. Il Coordinamento fornisce una interpretazione della definizione di personale qualificato secondo la quale l’espressione individua un operatore che abbia sostenuto un corso di qualificazione conclusosi con una valutazione positiva e documentabile dell’apprendimento; quindi evidenzia che ad oggi manca però qualsiasi riferimento ai soggetti autorizzati a rilasciare un titolo abilitante, alla durata ed ai contenuti di eventuali corsi e conclude suggerendo di giudicare il personale qualificato sulla base del curriculum.

Il giudizio sulle capacità del valutatore compete quindi a colui che lo incarica, ovvero il datore di lavoro. Con questa prescrizione il legislatore ribadisce la responsabilità che il datore di lavoro ha in eligendo e la colpa che si può configurare nel momento in cui il datore di lavoro sbaglia a scegliere una macchina, una procedura, un consulente etc …, volendo risparmiare o non usando la normale diligenza e questa scelta causa danni al lavoratore.

Al fine di verificare che il consulente incaricato sia qualificato il datore di lavoro può chiedergli di documentarlo mediante: 1) un curriculum specifico nel settore ed in particolare la partecipazione ad almeno un corso specifico sulla materia; 2) il rispetto delle norme tecniche e di buona prassi; 3) la disponibilità di strumentazione di misura adeguata;4) che la relazione tecnica conclusiva sia completa, ovvero comprenda tutti gli elementi richiesti dallo Capo sullo specifico agente fisico.

Per l’agente fisico campo elettromagnetico esistono due livelli di tutela della salute: quello nei confronti della popolazione generica e quello offerto nei confronti dei lavoratori. La ratio che conduce a questa distinzione è da ricercare nell’intenzione di offrire la più alta tutela, compatibilmente con il ruolo sociale di ciascun individuo.

Si tenga presente che, normalmente, stabilito il livello di esposizione che identifica la soglia del pericolo, la soglia a tutela dei lavoratori è stabilita in un livello 10 volte inferiore al primo e la soglia a tutela della popolazione è stabilita riducendo di ulteriori 5 volte il livello posto a tutela dei lavoratori – diventando quindi una soglia 50 volte più piccola di quella del pericolo. Per i lavoratori è tollerato un limite meno stringente in ragione del fatto che un lavoratore,durante l’attività professionale, viene considerato: 1) una persona adulta, non anziana; 2) – in salute, altrimenti non dovrebbe essere al lavoro; – conosciuta, sotto il profilo sanitario, da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale per mezzo del medico competente; 3) controllato, eventuali deperimenti della salute, acuti o cronici, possono essere individuati.

Di converso, la popolazione generica è del tutto eterogenea per età e stato di salute e per essere certi di offrire la più alta tutela risulta necessario adottare i limiti più stringenti possibili, secondo il principio di precauzione.

Fatta questa distinzione, si tenga presente che le soglie di esposizione definite all’interno del D.Lgs 81/08, rappresentate dai Valori di Azione (VA) e dai Valori Limite di Esposizione (VLE) si applicano ai soli lavoratori la cui esposizione sia riconducibile a ragioni occupazionali. Emerge quindi che il datore di lavoro si può trovare a dover condurre la valutazione del rischio elettromagnetico rispetto a un doppio sistema di riferimenti normativi, composto dal D.Lgs 81/08 e da quelli che definiscono tutele nei confronti della popolazione. Questo aspetto non è presente nella valutazione degli altri agenti fisici.

E’ possibile, con determinati accorgimenti. Maggiori dettagli in questo articolo: Il tempo di misura dei parametri termoigrometrici negli accertamenti tecnici di microclima (dba 2019)

La norma tecnica CEI EN 50499:2020 pubblica un elenco non esaustivo di apparecchiature suscettibili di produrre livelli di campo elettromagnetico superiori ai valori di azione (si veda la tabella 2 di detta norma).

Consigliamo di prendere in considerazione innanzitutto i seguenti processi:

Comparto dell’energia

– generazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica;

– trasformazione di tensione (sottostazioni e cabine) nel processo di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica;

Comparto della produzione industriale

– elettrolisi industriale;

– saldatura elettrica (ad arco in atmosfera protettiva, ad arco sommerso, ad elettrodo, a induzione);

– saldatura dielettrica;

– riscaldamento a induzione (riscaldamento tubi pre-saldatura, …);

– riscaldamento dielettrico a radiofrequenza (saldatura e taglio plastiche, asciugatura tessuti, essiccazione e incollaggio legni, asciugatura ceramiche, rinvenimento e cottura cibi, preriscaldo resine plastiche);

– riscaldamento dielettrico a microonde (scongelamento cibi, cottura prosciutti, essiccamento della pasta, pastorizzazione/sterilizzazione, vulcanizzazione gomme, essiccazione farmaci, …);

– riscaldamento a resistenza con potenza regolata da tensioni parzializzate nel tempo;

– magnetizzatori e smagnetizzatori industriali;

– apparecchi di illuminazione speciali attivati a radiofrequenza (lampade a UV per la polimerizzazione delle resine);

– dispositivi al plasma in radiofrequenza;

– sistemi elettrici di controllo integrità;

– sistemi magnetoscopici per controlli non distruttivi;

Comparto della sanità

– diatermia (elettromedicale);

– magnetoterapia;

– elettroterapia;

– tecarterapia;

– radarterapia;

– taglio e cauterizzazione con elettrobisturi e radiobisturi;

– trattamenti estetici a radiofrequenza;

Comparto delle telecomunicazioni e controllo radar

– radar (controllo del traffico aereo, portuale, meteorologici, …);

– antenne di siti per la radiodiffusione sonora e/o televisiva (solo nelle vicinanze con esclusione dei luoghi normalmente accessibili alla popolazione);

– antenne delle stazioni fisse per la telefonia mobile (solo nelle immediate vicinanze con esclusione dei luoghi normalmente accessibili alla popolazione);

Comparto dei trasporti

– trasporti alimentati elettricamente (treni, tram);

Tutti i comparti

– cabine di trasformazione media tensione / bassa tensione (MT/BT);

– reti di alimentazione elettrica nel luogo di lavoro e circuiti di distribuzione e trasmissione dell’elettricità che sorvolano il luogo di lavoro in alcune configurazioni e potenze.

E’ necessario dotarsi di un relazione tecnica a firma di personale qualificato, come previsto dall’art. 181, comma 2 del D.Lgs 81/08, che consenta al datore di lavoro di procedere con la valutazione del rischio per i propri addetti.

La valutazione non presuppone automaticamente che siano predisposte delle rilevazioni strumentali, ma che queste siano effettuate solo se non si può escludere che siano superati i valori di azione. Se il tecnico procede senza compiere misurazioni dovrà evidenziare i criteri adottati per escludere il superamento dei valori d’azione.

E’ necessario evidenziare che, nella quasi totalità dei casi, la verifica sul rispetto dei valori limite di esposizione è un’attività troppo complessa ed onerosa perchè possa essere affrontata dal servizio di prevenzione e protezione, anche per tramite di un igienista industriale specializzato sui campi elettromagnetici. Rimane pertanto la sola possibilità di verificare il rispetto dei valori di azione e di adottare direttamente le misure tecniche e organizzative finalizzate a ridurre l’esposizione quando questi sono superati.

Nell’ambito della valutazione dei rischi aziendali, deve essere dedicato uno specifico momento al rischio elettromagnetico. Se è ragionevolmente possibile sostenere che i livelli di campo elettromagnetico siano trascurabili, il processo valutativo si può interrompere a questo livello, argomentando come si è pervenuti ad escludere la presenza del rischio e giungendo quindi a includere la giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata, prevista dell’art. 181, comma 3 del D.Lgs 81/08.

Un’indicazione di massima sulle attività e sulle mansioni normalmente conformi a priori è fornita dalla norma tecnica CEI EN 50499:2020, alla tabella 1.

E’ bene sottolineare che anche in questo caso dovrà essere esaminato il rischio per i soggetti particolarmente sensibili.

Possono essere considerate conformi a priori e non è quindi necessario compiere misurazioni sulle emissioni elettromagnetiche. Rientrano tra le sorgenti “giustificabili” di cui alla tabella 1 della norma CEI EN 50499:2020.