Misurazione rischio campi elettromagnetici

Misurare le onde elettromagnetiche

Campi elettromagnetici misurazione rischio
Misurazione Campi Elettromagnetici Agenti Fisici

Campi elettromagnetici

Valutazione dei rischi da campi elettromagnetici (CEM)

Il D.Lgs 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro) contiene le norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dall’esposizione ai campi elettromagnetici al Titolo VIII (Agenti Fisici), Capo IV. Si deve ricordare che il Capo IV è stato completamente riscritto dal D.Lgs 159/16, recepimento italiano della direttiva europea 2013/35, che ha abrogato la precedente direttiva 2004/40.  Gli articoli di pertinenza sono quelli dal 206 al 212, ai quali si aggiungono tutti quelli raccolti dal Capo I (dal 180 al 186) dove sono trattati gli aspetti generali della prevenzione e della protezione dagli agenti fisici e quelli raccolti dal Capo VI (219 e 220) dove sono fissate le sanzioni a carico di datore di lavoro, dirigente e medico competente.

Descrizione del servizio

Rilevazione campi elettromagnetici e rischio esposizione

CeSNIR esegue tutti gli accertamenti tecnici necessari al datore di lavoro per la corretta valutazione del rischio elettromagnetico. Questi comprendono:

  1. censimento delle sorgenti e individuazione di quelle eventualmente giustificabili (se non già stato effettuato dal SPP aziendale);
  2. individuazione di tutte le situazioni espositive che richiedono la misurazione del livello di campo elettromagnetico, tenuto conto che i limiti di campo elettromagnetico a tutela degli effetti non termici sono da valutare su base istantanea e quelli a tutela degli effetti termici su ogni intervallo di sei minuti;
  3. misurazione dell’intensità di campo (magnetico statico oppure elettrico e magnetico dinamici) per ogni situazione espositiva;
  4. determinazione dei livelli di esposizione complessivi mediante analisi nel dominio del tempo con il metodo del picco ponderato (effetti non termici) oppure con il metodo della sommazione dei contributi a frequenze diverse (effetti termici);
  5. confronto con i limiti di legge e determinazione della classe di rischio;
  6. classificazione delle zone di esposizione (0, 1, 2) ex norma tecnica CEI EN 50499:2009;
  7. valutazione del rischio per i soggetti particolarmente sensibili al rischio;
  8. individuazione delle misure di prevenzione e protezione: misure tecniche ed organizzative di riduzione dell’esposizione, determinazione delle distanze di sicurezza, individuazione delle aree/macchinari a rischio, indicazione della segnaletica obbligatoria e consigliata.

La metodologia della valutazione elaborata da CeSNIR è conforme alle norme tecniche di riferimento. Le principali norme applicate sono:

  • CEI 211-6 (2001-01) “Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 0 Hz 10 kHz, con riferimento all’esposizione umana”.
  • CEI 211-7 (2001-01) “Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 10 kHz – 300 GHz, con riferimento all’esposizione umana”.
  • CEI EN 50499 (2009-11) “Procedura per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici”.

A queste norme tecniche si aggiunge anche il documento emesso dal Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con ISPESL dal titolo Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III e IV sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro. Indicazioni operative, riferimento imprescindibile per una puntuale applicazione delle indicazioni di legge e delle stesse norme tecniche di cui sopra.

Strumentazione di misura

Misurazione campi elettromagnetici

La strumentazione impiegata per le misurazioni, regolarmente sottoposta a verifica di taratura, è la migliore al momento presente sul mercato e precisamente:

  • gaussmetro triassiale per la misura dei campi magnetici statici;
  • misuratore selettivo in frequenza, triassiale, di campo elettrico e campo magnetico nel range di frequenze 5 Hz – 400 kHz (basse frequenze);
  • misuratore triassiale del livello di esposizione al campo elettrico e al campo magnetico, mediante metodo del picco ponderato, nel range di frequenze 1 Hz – 100 kHz;
  • misuratore selettivo in frequenza, triassiale, di campo elettrico e campo magnetico nel range di frequenze 9 kHz – 30 MHz (alte frequenze);
  • misuratore di campo elettrico e magnetico in banda larga, dotato di sonde triassiali per la misura di:
    • campo elettrico nel range di frequenze 100 kHz – 7 GHz (alte frequenze e microonde)
    • campo magnetico nel range di frequenze 100 kHz – 30 MHz (alte frequenze)
    • campo elettrico nel range di frequenze 1 MHz – 40 GHz (alte frequenze e microonde)

Il Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro prevede che la valutazione dei rischi derivanti da esposizione al rumore (e a tutti gli altri agenti fisici) sia effettuata da personale qualificato, in possesso di specifiche conoscenze in materia (D.Lgs 81/08, art. 181, c. 2). CeSNIR garantisce, potendolo documentare, che il proprio personale, impiegato nelle valutazioni dei rischi, risponde a tali requisiti di legge.

ultimo aggiornamento: marzo 2023

La norma tecnica CEI EN 50499:2020 pubblica un elenco non esaustivo di  apparecchiature suscettibili di produrre livelli di campo elettromagnetico superiori ai valori di azione (si veda la tabella 2 di detta norma).

Consigliamo di prendere in considerazione innanzitutto i seguenti processi:

Comparto dell’energia

  • generazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica;
  • trasformazione di tensione (sottostazioni e cabine) nel processo di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica;

Comparto della produzione industriale

  • elettrolisi industriale;
  • saldatura elettrica (ad arco in atmosfera protettiva, ad arco sommerso, ad elettrodo, a induzione);
  • saldatura dielettrica;
  • riscaldamento a induzione (riscaldamento tubi pre-saldatura, …);
  • riscaldamento dielettrico a radiofrequenza (saldatura e taglio plastiche, asciugatura tessuti, essiccazione e incollaggio legni, asciugatura ceramiche, rinvenimento e cottura cibi, preriscaldo resine plastiche);
  • riscaldamento dielettrico a microonde (scongelamento cibi, cottura prosciutti, essiccamento della pasta, pastorizzazione/sterilizzazione, vulcanizzazione gomme, essiccazione farmaci, …);
  • riscaldamento a resistenza con potenza regolata da tensioni parzializzate nel tempo;
  • magnetizzatori e smagnetizzatori industriali;
  • apparecchi di illuminazione speciali attivati a radiofrequenza (lampade a UV per la polimerizzazione delle resine);
  • dispositivi al plasma in radiofrequenza;
  • sistemi elettrici di controllo integrità;
  • sistemi magnetoscopici per controlli non distruttivi;

Comparto della sanità

  • diatermia (elettromedicale);
  • magnetoterapia;
  • elettroterapia;
  • tecarterapia;
  • radarterapia;
  • taglio e cauterizzazione con elettrobisturi e radiobisturi;
  • trattamenti estetici a radiofrequenza;

Comparto delle telecomunicazioni e controllo radar

  • radar (controllo del traffico aereo, portuale, meteorologici, …);
  • antenne di siti per la radiodiffusione sonora e/o televisiva (solo nelle vicinanze con esclusione dei luoghi normalmente accessibili alla popolazione);
  • antenne delle stazioni fisse per la telefonia mobile (solo nelle immediate vicinanze con esclusione dei luoghi normalmente accessibili alla popolazione);

Comparto dei trasporti

  • trasporti alimentati elettricamente (treni, tram);

Tutti i comparti

  • cabine di trasformazione media tensione / bassa tensione (MT/BT);
  • reti di alimentazione elettrica nel luogo di lavoro e circuiti di distribuzione e trasmissione dell’elettricità che sorvolano il luogo di lavoro in alcune configurazioni e potenze.

Quanto costa una valutazione del rischio campi elettromagnetici?

Il prezzo di una valutazione dei rischi da esposizione a campi elettromagnetici dei lavoratori è determinato dalla dimensione e dalla complessità dell’analisi (numerosità dei punti di misura, durata delle misurazioni, eterogeneità delle attività, distanza ed accessibilità delle sedi di misura, etc).

Il preventivo fornito da CeSNIR descrive nel dettaglio il piano di lavoro e i risultati attesi. Tutte le attività sono documentate secondo i requisiti richiesti dalle autorità di vigilanza.
La maggior parte delle valutazioni dei rischi da esposizione a campi elettromagnetici ha un costo compreso tra 600.00 € e 2.500,00 € oltre IVA.

F.A.Q.

Valutazione del rischio Campi Elettromagnetici

Le misure effettuate hanno una validità di quattro anni a decorrere dalla data della prima misurazione; trascorso questo tempo la valutazione del rischio dev’essere rieseguita da zero. Nell’arco del quadriennio deve però essere garantito il continuo aggiornamento della valutazione dei rischi a fronte di eventuali mutamenti in azienda.

Con riferimento all’interpretazione del significato dei VA e dei VLE per i campi elettromagnetici, come evidenziato, il Capo IV propone, anche per i campi elettromagnetici, un doppio sistema di valori soglia, organizzato in valori di azione (VA) e valori limite di esposizione (VLE), analogamente a quanto fatto per rumore e vibrazioni (per le radiazioni ottiche artificiali esistono invece solo limiti di esposizione). Tuttavia l’approccio è completamente diverso rispetto a questi altri due agenti a partire dal fatto che le grandezze cui si riferiscono i VA e quelle cui si riferiscono i VLE sono diverse e si
intendono anche valutate in mezzi diversi.
Le prime sono infatti grandezze che attengono al campo elettromagnetico misurabile in aria (E, H, B e D), in assenza del corpo dell’addetto, alle quali si aggiungono le correnti di contatto e le correnti indotte attraverso gli arti; i VLE sono invece espressi per mezzo di grandezze inerenti gli effetti che i campi elettromagnetici inducono internamente al corpo umano e all’interno di questo si intendono valutate. I VA non rappresentano quindi una soglia “preliminare”, analogamente a quanto previsto per rumore e vibrazioni, ma sono invece valori che traducono le soglie che i VLE fissano internamente al corpo umano in soglie verificabili all’esterno di questo e per questo motivo il legislatore, all’articolo 207, comma c, nel definire i valori di azione si trova a dover specificare che il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione (tautologico nel caso di rumore e vibrazioni).
Per questi motivi la valutazione del rischio elettromagnetico, nella quasi totalità dei casi potrà essere correttamente svolta assumendo come soglia invalicabile quella definita dai valori di azione.

La valutazione del rischio elettromagnetico dovrà occuparsi preliminarmente di definire se i lavoratori oggetto della valutazione possano essere o meno esposti a un rischio di tipo professionale.
Secondo la definizione dell’art. 3, comma 1, lettera f), della legge 36/2001, la legge quadro sulla protezione dai campi elettromagnetici, l’esposizione dei lavoratori è “ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”.
Sono quindi da intendersi esposizioni di carattere professionale quelle strettamente correlate e necessarie alle finalità del processo produttivo.
Naturalmente può accadere che, anche nell’ambito di una singola azienda, vi siano lavoratori che possono essere esposti a campi elettromagnetici per ragioni non connesse alla propria mansione. Ad esempio impiegati dell’amministrazione che si trovassero a lavorare in un ufficio posto in adiacenza alla cabina elettrica, o in vicinanza di impianti radio.
A chiarire quale tipo di protezione deve essere loro garantita interviene il Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province autonome con le proprie linee guida sugli agenti fisici, introducendo il concetto di esposizione indebita e andando a distinguere se si tratta di un’esposizione procurata da sorgenti connesse oppure no con l’attività aziendale – si veda il punto 4.05 delle linee guida, richiamato di seguente:

  1. le esposizioni indebite a sorgenti non correlate con la specifica attività dei lavoratori che non ricadono sotto la gestione del datore di lavoro devono essere contenute, a carico dei gestori, entro i limiti vigenti per la tutela della popolazione. Il datore di lavoro deve ad ogni modo valutare il rischio ed eventualmente verificare il rispetto della
    normativa vigente da parte dell’esercente della sorgente anche avvalendosi dell’organo di controllo.
  2. Le esposizioni indebite a sorgenti non correlate con la specifica attività dei lavoratori che ricadono sotto la gestione del datore di lavoro, devono essere eliminate o ricondotte entro le restrizioni previste dalla normativa vigente per la tutela della popolazione.

Per l’agente fisico campo elettromagnetico esistono due livelli di tutela della salute: quello nei confronti della popolazione generica e quello offerto nei confronti dei lavoratori. La ratio che conduce a questa distinzione è da ricercare nell’intenzione di offrire la più alta tutela, compatibilmente con il ruolo sociale di ciascun
individuo.
Si tenga presente che, normalmente, stabilito il livello di esposizione che identifica la soglia del pericolo, la soglia a tutela dei lavoratori è stabilita in un livello 10 volte inferiore al primo e la soglia a tutela della popolazione è stabilita riducendo di ulteriori 5 volte il livello posto a tutela dei lavoratori – diventando quindi una soglia 50 volte più piccola
di quella del pericolo. Per i lavoratori è tollerato un limite meno stringente in ragione del fatto che un lavoratore, – durante l’attività professionale, viene considerato:

  1. una persona adulta, non anziana;
  2. in salute, altrimenti non dovrebbe essere al lavoro; – conosciuta, sotto il profilo sanitario, da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale per mezzo del medico competente;
  3. controllato, eventuali deperimenti della salute, acuti o cronici, possono essere individuati.

Di converso, la popolazione generica è del tutto eterogenea per età e stato di salute e per essere certi di offrire la più alta tutela risulta necessario adottare i limiti più stringenti possibili, secondo il principio di precauzione.
Fatta questa distinzione, si tenga presente che le soglie di esposizione definite all’interno del D.Lgs 81/08, rappresentate dai Valori di Azione (VA) e dai Valori Limite di Esposizione (VLE) si applicano ai soli lavoratori la cui esposizione sia riconducibile a ragioni occupazionali.
Emerge quindi che il datore di lavoro si può trovare a dover condurre la valutazione del rischio elettromagnetico rispetto a un doppio sistema di riferimenti normativi, composto dal D.Lgs 81/08 e da quelli che definiscono tutele nei confronti della popolazione. Questo aspetto non è presente nella valutazione degli altri agenti fisici.