covid-19 pulizia superfici

Coronavirus (COVID-19) e l’igiene delle superfici

pubblicato il: 12 maggio 2020
ultima revisione: 14 maggio 2020

Abstract

Il datore di lavoro è ritenuto responsabile in caso di contagio Sars-CoV-2 (COVID-19) avvenuto in ambito professionale. La responsabilità è esclusa in caso di rispetto di tutte le norme cautelari previste quali, tra le altre, fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale e sanificazione dei luoghi di lavoro.

Il tempo di permanenza del nuovo coronavirus sulle superfici varia da alcune ore ad alcuni giorni a seconda dei materiali e delle condizioni ambientali in genere.

Il COVID-19 può comunque essere rimosso con detergenti contenenti alcol o cloro.

Nessuna norma richiede l’effettuazione di tamponi di verifica della presenza di COVID-19 sulle superfici. Questi tamponi possono comunque essere effettuati per esigenze di sicurezza del datore di lavoro o di rassicurazione dei lavoratori, specialmente nei casi in cui si siano verificati casi di contagio, sempre tenendo presente che la validità degli esiti di questi tamponi cessa al momento del primo utilizzo della superficie esaminata.

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Permanenza del COVID-19 sulle superfici e prodotti per la sanificazione

Un articolo pubblicato il 30 aprile 2020 sull’International Journal of Environmental Research and Public Health, intitolato “COVID-19 Surface Persistence: A Recent Data Summary and Its Importance for Medical and Dental Settings” così conclude: “Dalle nostre analisi è possibile dedurre alcuni aspetti. Il virus può raggiungere le superfici nella forma di aerosol. Di conseguenza, a seguito della nebulizzazione da parte delle persone (starnuto o tosse) o apparato elettromedicale, l’infezione tramite le superfici deve essere considerata, in quanto il residuo può rimanere vitale ed infettivo per ore o giorni. In media, i diversi coronavirus restano infettivi sulle superfici per diversi giorni, fino a nove. La disinfezione della superficie può essere effettuata con ipoclorito di sodio allo 0,1% o etanolo al 62-71% per 1 minuto. Il rame ha mostrato proprietà antivirali, tanto che il virus appare danneggiato o alterato sulle superfici di questo materiale. Altri esperimenti sono certamente necessari, su diverse superfici e anche su superfici biologiche, per meglio comprendere il tempo di permanenza del virus e promuovere standard adeguati.

Si osserva che il riferimento temporale fino a nove giorni risulta da studi riferiti a coronavirus diversi dal Covid-19, senza che però questo possa, considerate le mutazioni in corso di questo virus, poter escludere questa persistenza si applichi anche a quest’ultimo.

Il commento di Gianni Rezza, Direttore del Dipartimento malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità in merito a questo studio è stato infatti: “Non deve creare allarme lo studio tedesco secondo il quale il nuovo coronavirus resisterebbe attivo sulle superfici circa 9 giorni. Questo studio, ancora da dimostrare e condotto su altri coronavirus (…), non fa la differenza sul contenimento precoce dell’epidemia. Da quello che sappiamo rispetto alle precedenti malattie infettive respiratorie, Mers e Sars, infatti, il nuovo coronavirus si trasmette molto più velocemente e la via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. Va comunque sempre ricordata l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l’uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus”.

Coerentemente, l’Istituto inserisce tra le proprie FAQ l’indicazione che i disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% e quelli a base di cloro all’1% sono sufficienti per l’eliminazione del virus.

Coronavirus, Rezza: la via di trasmissione principale non è da superfici

Tra le FAQ dell’Organizzazione Mondiale della Sanità si indica che “La cosa più importante da sapere relativamente al coronavirus sulle superfici è che queste ultime possono essere facilmente pulite con comuni disinfettanti domestici che uccideranno il virus. Studi hanno dimostrato che il virus COVID-19 può sopravvivere fino a 72 ore sulla plastica e sull’acciaio inossidabile, meno di 4 ore sul rame e meno di 24 sul cartone.

WHO: Q&A on coronaviruses (COVID-19)

Nel report di aggiornamento del 14 maggio 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità indica:

Negli spazi chiusi, l’applicazione periodica di disinfettanti alle superfici dell’ambiente via vaporizzazione o nebulizzazione […] non è raccomandata. La vaporizzazione su superfici ambientali sia in ambienti medici che non (ad esempio l’abitazione del paziente) con disinfettanti non è efficace e può essere nociva agli individui. Se devono essere utilizzati disinfettanti, la pulizia manuale della superficie con acqua e detergente deve avvenire tramite frizione (ad esempio spazzolamento e strofinio) al fine di assicurare la rimozione fisica di materiali biologici, seguita dall’utilizzo di un tessuto imbevuto di disinfettante.
La vaporizzazione o nebulizzazione di spazi esterni (quali strade, marciapiedi, passaggi pedonali o spazi mercatali) non è consigliata per rimuovere o disattivare SARS-CoV-2 o oltri agenti patogeni.
Strade e marciapiedi non sono considerate veicoli di contagio per il COVID-19.
[…] il lavaggio frequente delle mani ed evitare di toccarsi il viso dovrebbero essere considerate l’approccio primario di prevenzione per ridurre il presunto veicolo di trasmissione associato con la contaminazione delle superfici.

WHO: Coronavirus disease (COVID-19). Situation Report – 115 (14/05/2020)

Sul mercato italiano sono comparse alcune proposte di sanificazione con metodi alternativi rispetto a quelli citati sopra e, per alcune settimane, tra queste, ha primeggiato il trattamento con l’ozono in forma di gas.

Tale pratica era promossa dalla A.N.I.D. Associazione Nazionale delle Imprese di Disinfestazione che il 27 marzo 2020 aveva emesso il documento “BUONE PRASSI IGIENICHE NEI CONFRONTI DI SARS-COV-2” nel quale era sostenuto che “Anche se non vi sono dati a supporto, considerando la forte azione ossidante, l’ozono può essere considerato attivo nei confronti di SARS-CoV-2”, in ragione di una circolare del ministero della Sanità molto datata (anno 1996) che riconosceva “l’utilizzo dell’ozono nel trattamento dell’aria e dell’acqua, come presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, spore, muffe ed acari”.

Va altresì detto che le stesse buone prassi sono adottate anche all’interno di Protocolli Territoriali Provinciali, come nel caso della provincia di Bergamo dove, in data 5 maggio, è stato ratificato dalle associazioni datoriali e sindacali un protocollo territoriale integrativo del protocollo nazionale del 24 aprile 2020. Al punto 9.4 del protocollo si trova scritto: “Per quanto riguarda le modalità di conduzione delle attività di pulizia e sanificazione e il relativo utilizzo di sostanze detergenti e disinfettanti si ritiene utile integrare le varie indicazioni del Ministero della Salute e dell’ISS, con quanto riportato in ricerche scientifiche e in documenti ufficiali pubblicati da  ECDC e OMS. Un utile compendio di queste pratiche, insieme a consigli pratici e indicazioni operative, è contenuto nella pubblicazione “BUONE PRASSI IGIENICHE NEI CONFRONTI DI SARS-COV-2” edito da A.N.I.D. Associazione Nazionale delle Imprese di Disinfestazione il 27 marzo 2020.

Confindustria Bergamo: Protocollo integrativo territoriale. Aggiornamento (6/5/2020)

Tuttavia, il Ministero della Salute, con l’aggiornamento del 7 maggio della pagina “Covid-19 – Attenti alle bufale“, alla FAQ n. 64 afferma che sia falso che l’ozono sterilizzi l’aria e gli ambienti, specificando che “Non ci sono evidenze che l’ozono svolga una funzione sterilizzante nei confronti del nuovo coronavirus“.

FAQ 64 Ministero Salute

Ministero della Salute: Covid-19 – Attenti alle bufale

Il giudizio del ministero è più severo di quel che sembri, considerato che non discetta sull’efficacia del metodo, ma colloca lo stesso direttamente all’interno della pagina con la quale informa il pubblico circa le notizie che devono essere considerate delle “bufale”.

Come conseguenza, o per lo meno così si può immaginare, A.N.I.D. l’8 maggio pubblica sul proprio sito Internet la revisione 1 alle linee guida nei confronti di SARS CoV 2 e al par. 2.2.2 è ora riportato che “L’ozono è oggi in fase di valutazione secondo il regolamento Biocidi come disinfettante per superfici ambientali […] di conseguenza attualmente non può essere classificato come disinfettante“. Poco dopo si aggiunge che “Bisogna poi precisare che dal punto di vista operativo vi sono molte indicazioni a valenza più commerciale che tecnica. Le pubblicazioni scientifiche descrivono l’ozono particolarmente attivo nei confronti dei virus, impiegando però concentrazioni più elevate di quelle ottenibili attraverso gli strumenti da banco, che in molti casi vengono proposti […]”.

Buone prassi igieniche nei confronti di SARS CoV 2 Rev.1

Ci chiediamo quale bisogno ci sia stato di cercare alternative ai metodi individuati dagli enti quali l’ISS italiano e la OMS, andandoli addirittura a cercare tra le pubblicazioni scientifiche, con il rischio, di fatto concretizzatosi, di male interpretarle.

Obblighi del datore di lavoro in relazione alla pulizia e sterilizzazione degli ambienti di lavoro

Venendo agli obblighi del datore di lavoro, la regolamentazione aziendale delle misure di prevenzione/contenimento, a seguito del Protocollo sottoscritto in data 14 marzo 2020 dal Governo, promosso l’incontro tra le parti sociali, contiene generalmente, tra gli altri elementi, la prescrizione che il datore di lavoro deve predisporre “un’attenta pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni, a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo ed effettua periodiche operazioni di disinfezione dei luoghi.

L’inosservanza di queste prescrizioni può dare luogo a responsabilità penale del datore di lavoro per il contagio del nuovo coronavirus.

Un contributo dell’Avv. Daniele Pomata, avvocato del Foro di Genova, contenuto in un articolo recentemente pubblicato da PuntoSicuro. Evidenzia che:

  • il contagio viene equiparato alla “malattia” che forma oggetto del reato di lesioni personali previsto dall’art. 590 del Codice Penale.
  • Il predetto principio viene ribadito peraltro proprio dall’art. 42 del D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), laddove si precisa espressamente che il contagio da Covid-19 deve essere trattato dal datore di lavoro (pubblico o privato che sia) e dall’Inail come un infortunio.
  • Il D. L.vo 81/2008 pone poi l’osservanza di altri obblighi in capo al datore di lavoro, che risultano ancor più rilevanti per quanto concerne il rischio di contagio da Covid-19, tra cui la fornitura di  necessari e idonei dispositivi di protezione individuale.
  • La violazione dell’obbligo di fornitura di DPI risulterebbe sufficiente a costituire l’inosservanza di una norma cautelare sulla quale il pubblico ministero procedente potrà agevolmente strutturare un’ipotesi di accusa colposa per lesioni o per omicidio per colpa specifica consistente in violazione di legge.
  • Data importante per la definizione di un obbligo specifico in capo al datore di lavoro è il 3 febbraio 2020, con l’emanazione della Circolare del Ministero della Salute n. 3190 con la quale il dicastero, rivolgendosi agli operatori a contatto quotidiano con il pubblico forniva alcune basilari indicazioni, quali: lavarsi frequentemente le mani; porre attenzione all’igiene delle superfici; evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintoni simil influenzali; adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro.

L’osservanza delle prescrizioni del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 del 14/3/2020 tra imprese, sindacati e governo, e delle altre prescrizioni già analizzate e contenute nel D. L.vo 81/2008, unitamente all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, sentito il medico aziendale, rende realisticamente sicuro il datore di lavoro/legale rappresentante di non incorrere in responsabilità penale in caso di contagio da Covid-19 occorso anche dopo il 3 febbraio 2020.

Conclusioni

Con riferimento alla sanificazione delle superfici, il precipuo obbligo del datore di lavoro è la loro sanificazione che, al momento, la scienza afferma possa essere effettuata in modo agevole ed economico (utilizzo di prodotti a base di cloro o alcol).

L’uso delle tecniche a ozono gassoso è invece stato bandito dal Ministero della Salute.

Sarà cura del datore di lavoro dimostrare l’effettuazione della sanificazione, con gli strumenti ritenuti più idonei a seconda del caso concreto, ovvero contratti con imprese specializzate che specifichino i prodotti utilizzati, programmi di pulizia con periodicità dei passaggi o altro ancora.

Né la normativa né altre regolamentazioni prevedono l’effettuazione di tamponi sulle superfici, nemmeno nei casi nei quali in un luogo di lavoro si sia verificato un caso di COVID-19.  Sarà discrezione del datore di lavoro valutarne l’effettuazione, per la rassicurazione psicologica dei lavoratori e/o nei casi più complessi quali sedi dislocate in molti punti sul territorio con molteplicità e disomogeneità di soggetti incaricati delle pulizie oltre a che, ovviamente, uno o più casi di COVID-19 tra i dipendenti. L’effettuazione di tampone su superfici è in grado di dimostrare inequivocabilmente, ma esclusivamente fino al momento di primo successivo utilizzo, la completa sanificazione.

Bibliografia

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